Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 29/04/1992 (Rv. 477048 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Promovimento dell'azione da parte del genitore esercente la potestà o del tutore - Giudice tutelare - Autorizzazione - Sussistenza - Necessità per il solo tutore.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, l'art. 273 cod. civ., che consente al genitore esercente la potestà, o al tutore, di promuovere nell'interesse del minore l'azione relativa, prevede un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in funzione di un loro particolare interesse all' esercizio di detto potere; a tal fine, solo nell'ipotesi che l' azione sia promossa dal tutore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'esplicita previsione dell'art. 273, primo comma cod. civ., che implicitamente la esclude per l'ipotesi che l'azione sia promossa dall'esercente la potestà di cui all'art. 316 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)