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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15195 del 18/06/2013 (Rv. 626857 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Art. 4 legge n. 260 del 1958 - Eccezione relativa all'erronea identificazione della controparte pubblica - Difetto di individuazione di quella realmente competente - Conseguenze - Sanatoria del vizio - Fattispecie in tema di azione di condanna proposta contro il Ministero della in ragione della mancata attuazione direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 82/76/CEE.
Stato
decisa il 2013-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626857-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE

Posto che l'operatività dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 deve ritenersi limitata al profilo della rimessione in termini, finalizzata a consentire la "vocatio in ius" dell'autorità amministrativa effettivamente competente in relazione alla domanda proposta, nel caso in cui l'amministrazione pubblica erroneamente evocata in giudizio resti contumace in primo grado, ovvero formuli l'eccezione di erroneità nell'identificazione della controparte pubblica senza provvedere alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, esigenze di tutela del diritto azionato dalla parte attrice impongono di ritenere inefficace tale eccezione e comportano la definitiva sanatoria del vizio, con la conseguenza che gli effetti della pronuncia si produrranno non nei confronti del corretto e reale destinatario della domanda, bensì di quello convenuto in giudizio, ancorché erroneamente. (Nel caso di specie, il Ministero della salute, convenuto in giudizio per il pagamento di quanto dovuto agli specializzandi in medicina negli anni compresi tra il 1982-83 e il 1990-91 in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di remunerazione posti a carico dello Stato dalle direttive comunitarie 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, si era limitato, nel giudizio di appello, ad eccepire - sul presupposto dell'assenza di competenza a provvedere all'attuazione delle direttive "de quibus" - il proprio difetto di legittimazione passiva, senza individuare nella Presidenza del Consiglio il soggetto cui la citazione in giudizio avrebbe dovuto essere notificata).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)