Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013 (Rv. 626902 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Erronea individuazione del Ministero da evocare in giudizio - Mancata tempestiva eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Impossibilità di eccepire, in seguito, l'irritualità della "vocatio in ius" - Sussistenza - Facoltà del reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
Nell'ipotesi di "vocatio in ius" di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello Stato - pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 - non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini. (Fattispecie in tema di giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica - e non della Presidenza del Consiglio dei ministri - per il pagamento di quanto dovuto agli specializzandi in medicina negli anni compresi tra il 1982-83 e il 1990-91 in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di remunerazione posti a carico dello Stato dalle direttive comunitarie 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 75, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 76, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)