diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 614 del 22/01/1987 (Rv. 450338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO CON MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO GIÀ ASSICURATO AL DIPENDENTE - NATURA RETRIBUTIVA DELLO ALLOGGIO E SUA COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI - PREVIA DISTINZIONE DELL'IPOTESI DEL TRASFERIMENTO DA QUELLA DELLA TRASFERTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO CON MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO GIÀ ASSICURATO AL DIPENDENTE - NATURA RETRIBUTIVA DELLO ALLOGGIO E SUA COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI - PREVIA DISTINZIONE DELL'IPOTESI DEL TRASFERIMENTO DA QUELLA DELLA TRASFERTA - CONSEGUENZE.*

Mentre il trasferimento del lavoratore subordinato consiste in un mutamento definitivo del luogo di lavoro, dove deve essere normalmente eseguita la prestazione dedotta nel rapporto, la trasferta costituisce, invece, un mutamento provvisorio e temporaneo di tale luogo per effetto dell'Esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di modificare l'organizzazione aziendale a causa del sopravvenire di esigenze di servizio a carattere transitorio e contingente. Consegue che, ove - in occasione del mutamento del luogo di lavoro - al dipendente sia assicurato il godimento di un alloggio, occorre - al fine di stabilire se il valore di questo ultimo sia, o meno, computabile come retribuzione in natura nella base di calcolo dell'indennità di anzianità nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982 - distinguere l'ipotesi del trasferimento da quella della trasferta, tenendo conto che nel primo caso l'attribuzione economica costituita dall'alloggio ha natura retributiva ed è, quindi, computabile nella suddetta base di calcolo, mentre nel secondo caso la stessa ha natura restitutoria costituendo l'assunzione diretta da parte del datore di lavoro di una spesa rimborsabile, senza incidere, neppure in parte, sullo ammontare dell'indennità di anzianità (salvo che nell'eventuale caso di funzione mista). (V 3291/85, mass n 440957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)