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Sez. U, Sentenza n. 3291 del 03/06/1985 (Rv. 440957 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - INDENNITÀ DI RESIDENZA CORRISPOSTA AI GIORNALISTI INVIATI PER SERVIZI ALL'ESTERO - SOGGEZIONE A CONTRIBUZIONE PER IL 50% - CONDIZIONI - ASSIMILABILITÀ ALLA INDENNITÀ DI TRASFERTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440957-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - INDENNITÀ DI RESIDENZA CORRISPOSTA AI GIORNALISTI INVIATI PER SERVIZI ALL'ESTERO - SOGGEZIONE A CONTRIBUZIONE PER IL 50% - CONDIZIONI - ASSIMILABILITÀ ALLA INDENNITÀ DI TRASFERTA - NECESSITÀ.*

L'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro" (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni, fra cui quella dell'indennità di trasferta, che comprende nella retribuzione imponibile per la sola percentuale del 50%, presumendo che la restante parte integri un rimborso di spese. Pertanto, con riguardo agli emolumenti che il dipendente percepisca in relazione ad attività svolta fuori della Sede dell'azienda o dei suoi stabilimenti, quale la cosiddetta "indennità di residenza" corrisposta ai giornalisti inviati per servizi all'estero, deve ritenersi che i medesimi siano soggetti a contribuzione per il solo 50% ovvero per intero, a secondo che assumano o non la natura di indennità di trasferta (alla stregua sia dell'interpretazione della volontà negoziale che di ogni concreta vicenda del rapporto, tenendo conto che tale trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa e la provvisorietà del mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente, e non è quindi ravvisabile in presenza di un'attività stabilmente espletata fuori Sede, come oggetto di obbligazione primaria ed autonoma del dipendente (con proporzionale pattuizione del compenso), o che comunque venga a superare, ancorché per effetto di proroghe successive, i limiti di un incarico temporaneo ed occasionale (ricorrendo in questo caso la diversa ipotesi del trasferimento). (V 6751/83, mass n 431467; (V 6697/83, mass n 431419; (V 6144/83, mass n 430938; (V 4062/82, mass n 422025; (V 3926/83, mass n 428853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)