Sez. 3, Sentenza n. 11245 del 18/07/2003 (Rv. 565255 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Danno cagionato a se stesso dall'incapace - Responsabilità del sorvegliante e dell'istituto nel quale l'incapace è ammesso - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Responsabilità extracontrattuale - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE
Nel caso di danno arrecato dall'incapace (nella specie una bambina di tre anni) a se stesso, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale l'incapace è ammesso (nella specie un asilo nido comunale) va ricondotta non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)