Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005 (Rv. 587952 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Danno cagionato a se stesso dall'alunno - Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Ricorrenza del fortuito - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante. (Nel correggere, ex art. 384, 2° comma, cod. proc. civ., la motivazione dell'impugnata sentenza, che aveva fatto applicazione dell'art. 2048 c.c. anziché della responsabilità contrattuale secondo il principio affermato da Cass., Sez. Un. n. 9346 del 2002, la S.C. ha ritenuto - in base all'accertamento compiuto dal giudice del merito - non ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando", in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nonché stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)