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Sez. 3, Sentenza n. 2038 del 13/11/1969 Ud. (dep. 31/01/1970) Rv. 113822 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI - CONVINCIMENTO DELLA INNOCENZA DELL'INCOLPATO - IPOTESI VARIE E FORMULE ASSOLUTORIE.*
Stato
decisa il 1969-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113822-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI - CONVINCIMENTO DELLA INNOCENZA DELL'INCOLPATO - IPOTESI VARIE E FORMULE ASSOLUTORIE.*

Per la sussistenza del dolo nel delitto di calunnia occorre accertare non solo e non tanto la realta obiettiva costituita dalla innocenza dell'incolpato, ma anche e sopratutto la realta soggettiva, cioe l'apparenza che la realta ha assunto nella mente del denunciante. Infatti, quando l'agente si sia formato il convincimento della colpevolezza dell'incolpato dovra essere assolto con la formula 'perche il fatto non costituisce reatò, mancando il dolo. Tale formula pero non deve essere sempre adoperata in caso di dubbio sul convincimento dell'accusatore. Il dubbio in tanto puo portare alla assoluzione con formula ampia, in quanto verta su un presupposto del reato, e non gia anche quando esso rifletta uno degli elementi intrinseci del reato stesso, quale l'elemento intenzionale del delitto di calunnia. Pertanto, quando fatti e circostanze proverebbero la verita dell'accusa, e compito del giudice, accertata la falsita dell'incolpazione, indagare se quei fatti e quelle circostanze, possano aver generato il convincimento della colpevolezza del denunciato perche, in tal caso, l'assoluzione dovra essere pronunziata con formula ampia se, invece, dovesse ritenersi inverosimile, per quanto non impossibile, che i detti fatti e circostanze abbiano determinato in lui il convincimento della colpevolezza dell'incolpato, l'assoluzione dovra essere pronunciata con formula dubitativa, essendo, in tal caso, probabile che l'imputato abbia agito in mala fede. (V 113310, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)