Sez. 1, Sentenza n. 29774 del 19/12/2008 (Rv. 605926 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE | Giornali, riviste ed altre pubblicazioni periodiche - Titolo - Tutelabilità come opera dell'ingegno - Esclusione - Fondamento - Funzione esclusivamente distintiva - Tutela ex art. 100 della legge n. 633 del 1941 - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE
In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che il titolo "L'Auto" di una rivista non presentasse i connotati del marchio valido, per la sua intrinseca debolezza lessicale, e, dunque, non aveva imposto all'impresa concorrente, titolare della testata "La Mia Auto", di eliminare la parola "auto", ma di stampare la parole "La mia" con caratteri grafici della stessa dimensione della parola "auto", invece che molto più piccoli rispetto a quest'ultima e nascosti nell'angolo sinistro del titolo, in modo tale da evitare che la parola, sulla quale si fermava la percezione del lettore, fosse necessariamente la parola "auto", con possibilità di ingannare l'acquirente circa la rivista effettivamente acquistata).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)