Sez. U, Sentenza n. 674 del 10/03/1971 (Rv. 350423 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA LEGGE REGIONALE SICILIANA ARTICOLO VENTITRE - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SENTENZE - EQUIPARABILITA A QUELLE DEL CONSIGLIO DI STATO - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - REGIONE - REGIONI A STATUTO SPECIALE - SICILIA LEGGE REGIONALE SICILIANA ARTICOLO VENTITRE - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SENTENZE - EQUIPARABILITA A QUELLE DEL CONSIGLIO DI STATO - IMPUGNABILITA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Le sentenze del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana sono equiparabili a quelle del consiglio di stato, di cui il consiglio di giustizia (sia che giudichi su Atti dell'amministrazione regionale, sia che giudichi su Atti di organi statali esistenti nella regione) e nonostante il diverso ordine delle impugnazioni nei due casi) deve considerarsi una Sezione, sia pure specializzata e decentrata, esercitandone tutte le attribuzioni nell'ambito del territorio regionale. Ne deriva che le sentenze di detto consiglio all'infuori di casi in cui la legge ne prescrive l'appello all' assemblea plenaria del consiglio di stato, sono direttamente impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione. (V 1377'69, mass n 340109' 1601'58' 69'57' 2994'54).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)