Sez. U, Sentenza n. 1227 del 07/04/1975 (Rv. 374676 - 01)
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALI - DI APPELLO - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FUNZIONI - GIURISDIZIONALI - DI APPELLO - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Contro la decisione con la quale il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana accolga l'impugnazione proposta contro il provvedimento di un comune non e ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art 41 cod proc civ, in quanto la decisione ha esaminato insieme con la questione di giurisdizione anche quella di merito, ne e ammessa la impugnazione ordinaria davanti all'adunanza plenaria del consiglio di stato, a norma dell'art 5 del DL 6 maggio 1948, n 654, trattandosi di impugnazione di un provvedimento emesso da autorita comunale e non statale, ma, unicamente, puo proporsi il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma degli artt 362 cod proc civ e 111 cost. (V 674/71, mass n 350423).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)