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Sez. U, Sentenza n. 555 del 09/08/2000 (Rv. 539342 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE | Titolari o gestori provvisori di farmacie rurali - Indennità ex art. 115 T.U. leggi sanitarie - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza (controversia introdotta in epoca antecedente al 30 giugno 1998).
Stato
decisa il 2000-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539342-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE

Le controversie in tema di indennità di residenza spettante ai titolari od ai gestori provvisori di farmacie rurali sono devolute (se introdotte in epoca antecedente al 30 giugno 1998) alla cognizione del giudice ordinario, avendo esse ad oggetto un vero e proprio diritto soggettivo (definito tale "ex lege" 221/1968), anche se il giudizio circa la fondatezza della domanda presupponga il controllo di legittimità di un atto amministrativo (nella specie, delibera comunale di ampliamento del territorio municipale, con aumento della popolazione ad un numero superiore ai tremila abitanti, e conseguente soppressione di una delle condizioni per la corresponsione della detta indennità), da disapplicare, eventualmente, in via incidentale ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 221 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)