Sez. L, Sentenza n. 2887 del 10/03/1992 (Rv. 476175 - 01)
Lavoro - lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Avvicendamento soggettivo nella titolarità dell'azienda per attività costituenti oggetto di concessione amministrativa - Trasferimento ex art. 2112 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
Non può essere configurato un trasferimento di azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ. allorché l'avvicendamento soggettivo nella titolarità di questa concerna attività imprenditoriali il cui esercizio sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa. In tal caso, infatti, detta attività, attesa la natura pubblicistica dei servizi che ne costituiscono oggetto, ripetono dalla concessione amministrativa la loro origine ed il loro titolo, senza alcun collegamento di natura derivativa o causale fra le gestioni uscenti e quelle subentranti, con la conseguenza che, con lo scadere o la revoca della concessione, la precedente attività si esaurisce e viene meno, senza possibilità di ipotizzare un rapporto diverso da una successione meramente cronologica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)