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Sez. L, Sentenza n. 10828 del 17/12/1994 (Rv. 489253 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Cessione di linee - Effetti - Condizioni - Assimilabilità al trasferimento di azienda - Esclusione - Limiti - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Operatività - Condizione.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489253-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

L'atto negoziale della cessione di linee, per effetto del quale si verifica la sostituzione di un imprenditore ad un altro nella gestione del servizio e che richiede in ogni caso l'approvazione dell'autorità concedente (artt. 30 e 31 legge 28 settembre 1939 n. 1822), non implica di per sè assimilazione della vicenda al trasferimento di azienda, e conseguente applicabilità - ove non possa trovare applicazione la norma speciale dell'art. 26 del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, ostandovi (con riguardo ad azienda di autoservizi extraurbani e con numero di dipendenti non superiore a venticinque) il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 22 settembre 1960 n. 1054 - della norma generale dell'art. 2112 cod. civ., dovendosi a tal fine verificare se nell'occasione sia stata pattuita anche la cessione al nuovo gestore dell'organizzazione aziendale predisposta dal vecchio gestore per l'esercizio delle linee.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 28/09/1939 num. 1822 art. 30, Legge 28/09/1939 num. 1822 art. 31, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)