Sez. 5, Sentenza n. 15797 del 14/03/2007 Ud. (dep. 19/04/2007) Rv. 236408 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Ricezione da parte di un ufficiale (e non agente) di polizia giudiziaria - Previsione come condizione di validità dell'atto - Esclusione - Fattispecie.
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
La ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale (e non di un agente) di polizia giudiziaria è prevista dal combinato disposto degli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. non quale condizione di validità dell'atto medesimo ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria e poi trasmessa alla procura della Repubblica da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del comma quarto del citato art. 337 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)