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Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 31/10/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 263453 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Reati di sequestro di persona e violenza privata - Concorso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263453-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. Pertanto, quando l'agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli art. 605 e 610 cod. pen., nei confronti dell'imputato per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a telefonare alla moglie in ora notturna per chiedere di rilasciare una procura a vendere un terreno destinato a soddisfare, col ricavato, il credito dello stesso imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)