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Sez. 5, Sentenza n. 23215 del 01/03/2011 Ud. (dep. 09/06/2011) Rv. 250453 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Concorso con il delitto di violenza privata - Principio di specialità - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250453-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA

Non è configurabile, in virtù del principio di specialità (art. 15 cod. pen.) il delitto di violenza privata, qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per il fine previsto dal reato di sequestro di persona, e cioè per privare la vittima della libertà. (Nella specie la parte offesa fu picchiata, spogliata dei cellulari e "caricata" su un auto in cui ebbe inizio la privazione della sua libertà).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)