Sez. 3, Sentenza n. 2369 del 13/11/1965 (Rv. 314440 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - PRELIMINARE DI ACQUISTO PER PERSONA DA NOMINARE - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ECCEPIBILITA DAL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL VENDITORE.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - PRELIMINARE DI ACQUISTO PER PERSONA DA NOMINARE - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ECCEPIBILITA DAL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL VENDITORE.*
Stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, se l'acquirente si sia riservato la facolta di nominare, successivamente e comunque nel giorno della stipulazione del contratto definitivo, ai sensi dell'art 1402 cod civile, la persona che deve acquistare i diritti, e poi, essendosi il promittente la vendita rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo, abbia convenuto questi in giudizio per ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura portante il preliminare e abbia contestualmente fatta la nomina del contraente, nel processo puo essere opposta l'inefficacia del contratto in dipendenza di sequestro conservativo gravante sull'immobile. Tale eccezione, se proposta dal promittente-venditore, il quale successivamente sia stato dichiarato fallito, puo essere proseguita dal curatore del suo fallimento. Ove, poi, detto curatore abbia proceduto alla vendita dell'immobile, nel processo puo legittimamente intervenire, quale interventore autonomo, l'aggiudicatario del bene a norma dell'art 2919 cod civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)