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Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 14/04/1988 (Rv. 458508 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - SEQUESTRO GIUDIZIARIO CHIESTO ED OTTENUTO DAL VENDITORE CON FATTO DI RISERVATO DOMINIO - SUCCESSIVA AZIONE PER LA CONVALIDA E PER IL MERITO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL COMPRATORE SOPRAVVENUTA DOPO L'ACCOGLIMENTO DELLE PREDETTE DOMANDE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL CURATORE DI CONTESTARE LE PRETESE DEL VENDITORE - IMPUGNAZIONE IN SEDE ORDINARIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458508-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - SEQUESTRO GIUDIZIARIO CHIESTO ED OTTENUTO DAL VENDITORE CON FATTO DI RISERVATO DOMINIO - SUCCESSIVA AZIONE PER LA CONVALIDA E PER IL MERITO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL COMPRATORE SOPRAVVENUTA DOPO L'ACCOGLIMENTO DELLE PREDETTE DOMANDE CON SENTENZA DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL CURATORE DI CONTESTARE LE PRETESE DEL VENDITORE - IMPUGNAZIONE IN SEDE ORDINARIA - NECESSITÀ.*

Qualora il venditore, con patto di riservato dominio, chieda ed ottenga il sequestro giudiziario della cosa, e poi agisca per la convalida e per il merito, domandando la risoluzione per inadempimento del contratto e la restituzione della cosa medesima, la sopravvenienza della dichiarazione del fallimento del compratore, dopo che le suddette domande siano state accolte con sentenza di primo grado, comporta che il curatore, ove intenda contestare le pretese del venditore, deve proporre impugnazione nella Sede ordinaria, ai sensi dell'art. 95 terzo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (ovvero sostituirsi al fallito se l'impugnazione è già in corso), e tale Onere sussiste anche per il sequestro giudiziario, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo (che viene in ogni caso assorbito dalla procedura concorsuale), perde efficacia solo se il giudizio di convalida sia ancora in corso in primo grado al momento del fallimento, in conseguenza della applicazione delle regole dell'art. 103 del citato decreto, ma non quando sia già stato convalidato a detta data, restando in tale ipotesi opponibile la relativa sentenza al fallimento, in difetto d'impugnazione. (V 3518/83, mass n 428410; (V 2369/65, mass n 314440).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)