Sez. 1, Sentenza n. 494 del 21/05/1971 Ud. (dep. 29/07/1971) Rv. 118939 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - FORMULA CLINICA: NULLA DI NEUROLOGICO IN ATTO: - VALORE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - FORMULA CLINICA: NULLA DI NEUROLOGICO IN ATTO: - VALORE.*
La formula clinica: nulla di neurologico in atto: non puo essere interpretata come equivalente ad un'attestazione di sanita mentale, rilevabile solo da un esame psichiatrico. Di vero, l'indagine neurologica concerne la funzionalita del sistema nervoso, desunta da accertamenti riguardanti la motilita, il trofismo ed i riflessi del sistema nervoso per individuarne le specifiche affezioni, quali i disturbi circolatori, i traumi e le sclerosi cerebrali, le malattie del midollo spinale e delle meningi. Invece, l'indagine psichiatrica attiene alla specifica individuazione delle cause scatenanti fra quelle che concorrono al prodursi di determinati quadri clinici, desunti sia da sintomi fisici, che concernono prevalentemente il sistema nervoso, sia da quelli psichici strutturati in complessi sindromici e rilevati, oltre che dalle indagini anamnestiche, anche da particolari tecniche proiettive.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)