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Sez. 3, Sentenza n. 658 del 16/03/1963 (Rv. 260881 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - OMESSA O RITARDATA ESECUZIONE DI RIPARAZIONI DA PARTE DEL LOCATORE - DANNI DERIVATI AL CONDUTTORE - RESPONSABILITA DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1963-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260881-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE - OMESSA O RITARDATA ESECUZIONE DI RIPARAZIONI DA PARTE DEL LOCATORE - DANNI DERIVATI AL CONDUTTORE - RESPONSABILITA DEL LOCATORE.*

La facolta concessa dalla legge al conduttore, in caso di necessita per riparazioni urgenti alla cosa locata, di procedervi direttamente, salvo rimborso, con contemporaneo avviso al locatore, non costituendo un Obbligo giuridico, non elimina la responsabilita del locatore per i danni che il conduttore subisca in conseguenza dell'omessa o ritardata esecuzione delle riparazioni stesse. Peraltro, a norma dell'art 1227 cod civ, per quanto sia prevista la facolta e non l'Obbligo da parte del conduttore di eseguire le riparazioni urgenti, vale anche in tale ipotesi il principio, secondo cui il conduttore deve usare l'ordinaria diligenza e fare quanto in lui possibile, in relazione alle circostanze, per eliminare o non aggredire o ridurre il danno. Tale condotta e imposta altresi dal principio della buona fede che deve informare la preparazione, conclusione ed esecuzione di ogni contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)