Sez. 1, Sentenza n. 2942 del 15/12/1966 (Rv. 325541 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - STABILIMENTI INDUSTRIALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - CONDIZIONI - STABILIMENTI DI FANGOTERAPIA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - STABILIMENTI INDUSTRIALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE - CONDIZIONI - STABILIMENTI DI FANGOTERAPIA.*
L'esenzione dalle imposte di consumo sui materiali impiegati -nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali- di cui allo art. 30 n.6 del T.U. 14 settembre 1931, n.1175, si applica anche agli stabilimenti industriali destinati alla prestazione di servizi. E pero necessario che le costruzioni, nelle quali i materiali vengono impiegati, siano destinate in modo obbiettivo e permanente ad una industria, in guisa da non potere essere utilizzate per uso diverso se non dopo la esecuzione di rilevanti opere di trasformazione. Spetta pertanto l'esenzione sui materiali da costruzione impiegati in locali specialmente attrezzati per l'Esercizio della fangoterapia. (Conf.2165-57).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)