Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 21/12/1971 (Rv. 355488 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - OPIFICI INDUSTRIALI - CONDIZIONI - PERMANENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE - NECESSITA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUFFICIENZA - MATERIALI PER EDIFICIO ADIBITO AL SERVIZIO MECCANIZZATO DEI RUOLI ESATTORIALI - APPLICABILITA DELLA ESECUZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI IMPIEGATI IN OPIFICI - OPIFICI INDUSTRIALI - CONDIZIONI - PERMANENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE - NECESSITA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUFFICIENZA - MATERIALI PER EDIFICIO ADIBITO AL SERVIZIO MECCANIZZATO DEI RUOLI ESATTORIALI - APPLICABILITA DELLA ESECUZIONE.*
I benefici fiscali previsti dagli artt 30 del tu sulla finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175) e dall'art 40, ultimo comma del relativo regolamento (RD 30 aprile 1936 n 1138), e che importano l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di 'opifici industrialì si applicano quando la costruzione sia in concreto destinata ad un'industria il cui Esercizio richiede l'impiego di macchinari o apparecchiature annesse stabilmente all'immobile, o, in via concorrente od alternativa, sia strutturalmente tale per le sue caratteristiche oggettive, da non essere suscettibile di altra destinazione permanente che non sia quella industriale se non a seguito di rilevanti opere di trasformazione. Per attivita industriali debbono intendersi non soltanto quelle tipicamente produttive di trasformazione, di modificazione, o di manipolazione della materia prima, ma anche quelle che si esplichino nella prestazione di servizi. Spetta l'esenzione sui materiali impiegati nella costruzione di un edificio adibito dal consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte al servizio della meccanizzazione dei ruoli esattoriali mediante la elaborazione elettronica dei dati. (V 1908'69, mass n 341057; 2879'68, mass n 335589; 2942'66, mass n 325541; 2165'57).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 40, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)