Sez. 1, Sentenza n. 8233 del 04/04/2013 (Rv. 628771 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Indebiti prelievi dal libretto di deposito - Domanda risarcitoria della curatela nei confronti della banca depositaria e non degli altri debitori in solido - Azione di regresso della banca nei confronti del curatore surrogato - Ammissibilità - Esercizio di pretesa derivante dalla violazione dei doveri di cui all'art. 38 legge fall. - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
L'azione di risarcimento del danno per indebiti prelievi effettuati dal libretto di deposito bancario fallimentare, esercitata dalla curatela unicamente nei confronti della banca e non anche di tutti i soggetti solidalmente responsabili dell'ammanco, non preclude all'ente creditizio di agire, in via di regresso, nei confronti del curatore surrogato, al fine di far constare la sua condotta illecita, che ha contribuito alla produzione del danno; in tal modo, la banca fa valere, sia pure al limitato fine dell'accoglimento dell'azione di regresso, non già una propria pretesa verso il curatore nascente dalla scorretta gestione del rapporto di deposito, ma una pretesa di credito della stessa procedura, derivante dal mancato rispetto delle regole cui il curatore medesimo si sarebbe dovuto attenere nell'esercizio delle proprie funzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1835, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 34, Legge Falliment. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)