Sez. 1, Sentenza n. 710 del 13/01/2011 (Rv. 616539 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Deposito delle somme afferenti alle attività di gestione in libretto bancario nominativo intestato alla procedura fallimentare - Indebiti prelievi da parte di terzi - Omessa custodia del libretto del fallimento - Responsabilità del curatore - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l'intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l'omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell'obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l'evento dannoso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge Falliment. art. 34, Legge Falliment. art. 38, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)