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Sez. 2, Sentenza n. 15249 del 20/07/2005 (Rv. 583202 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Omessa interruzione - Deducibilità dalla parte non colpita dall'evento - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583202-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che l'altra parte difetta d'interesse a dolersi dell'irrituale continuazione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)