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Sez. 3, Sentenza n. 24025 del 13/11/2009 (Rv. 610119 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Omessa interruzione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610119-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva; ne consegue che, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)