Sez. 3, Sentenza n. 10450 del 21/10/1993 (Rv. 484019 - 01)
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere | Rimborso delle spese processuali - Domanda autonoma - Proposizione fuori dalla sede nella quale le spese furono prodotte - Inammissibilità.
Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - In genere
Nel sistema processuale vigente non è ammessa la proposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle spese processuali che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella quale quelle spese furono prodotte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)