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Sez. 3, Sentenza n. 2120 del 13/06/1969 (Rv. 341414 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - RINUNCIA TACITA - PROVA - POSSIBILITA DI ESERCIZIO DI UN DIRITTO MEDIANTE PIU AZIONI - PRESCRIZIONE DI UNA DELLE AZIONI - RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO DEL DEBITO - RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341414-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - RINUNCIA TACITA - PROVA - POSSIBILITA DI ESERCIZIO DI UN DIRITTO MEDIANTE PIU AZIONI - PRESCRIZIONE DI UNA DELLE AZIONI - RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO DEL DEBITO - RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La rinuncia tacita a far valere la prescrizione deve desumersi da un comportamento in cui sia necessariamente insita l'inequivoca volonta del debitore di non avvalersi dell'eccezione relativa. Pertanto, allorche un medesimo diritto possa essere fatto valere mediante piu azioni (nella specie diritto di credito da farsi valere con Azione cambiaria e ordinaria), il riconoscimento del debito, quando una delle due azioni (nella specie Azione cambiaria) sia prescritta, non e, di per se, fatto univoco che possa essere interpretato come rinunzia a tale prescrizione, potendo anche essere diversamente interpretato come manifestazione del proposito di adempiere un'obbligazione non cambiaria, anche se documentata dai titoli cambiari ormai caduti in prescrizione. (sulla prima parte, V. 2905-68, massima n. 335652 1340-68, massima n. 332938 340-67, massima n. 326204 614-66, massima n. 321220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)