Sez. 3, Sentenza n. 614 del 28/02/1966 (Rv. 321220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - - PRESCRIZIONE - PROPONIBILITA IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - - PRESCRIZIONE - PROPONIBILITA IN APPELLO.*
La rinunzia tacita alla prescrizione, di cui all'art 2937 cod civ, presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita l'univoca volonta di non sollevare la relativa eccezione; l'essersi difeso, nel giudizio di primo grado, sul merito della causa senza eccepire la prescrizione, non integra, di per se stesso, un fatto univoco, incompatibile con la volonta di sollevare tale eccezione, la quale, pertanto, puo essere dedotta per la prima volta in appello. L'indagine sulla ricorrenza della rinunzia tacita della prescrizione involge un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato sotto il profilo logico e giuridico. (nella specie, il convenuto, esposto ad una duplice Azione di responsabilita, contrattuale ed extracontrattuale, di cui solo la prima prescritta, non aveva, in primo grado, eccepita la prescrizione, articolando, invece, una prova liberatoria. La Corte suprema ha ritenuto che esattamente i giudici di merito affermarono che la deduzione della prova non era incompatibile con la volonta di avvalersi della prescrizione dell'Azione contrattuale, potendo tale prova essere stata articolata in vista dell'Azione extracontrattuale, rispetto alla quale sussisteva la necessita di difendersi nel merito). (Conf 1099/64; 1228/63; 350/63; 3240/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)