diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 973 del 01/03/1996 Cc. (dep. 17/04/1996) Rv. 204785 - 01

Reati contro la personalità dello Stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello Stato - In genere | Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - Bene protetto dalla norma incriminatrice - È l'ordinamento costituzionale italiano - Finalità sovversive riguardanti uno Stato straniero - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 1996-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204785-01

Reati contro la personalità dello Stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello Stato - In genere

Il bene giuridico protetto dall'art. 270 bis cod. pen. - che sanziona le associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico - è l'ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere quindi la configurabilità del reato quando la finalità suddetta che connota il programma di atti violenti riguardi uno Stato straniero. Nè rileva ai soli fini del reato "de quo", che il comportamento dell'associazione indirettamente perturbi o leda i principi dell'ordinamento italiano: detto fatto illecito è sanzionato da altre norme che di volta in volta tutelano il singolo valore costituzionale offeso (contemplando delitti contro l'ordine pubblico, contro la vita e l'incolumità personale, ecc.); ciò che invece punisce l'art. 270 bis è l'associazione che si ponga in modo diretto la finalità di eversione del nostro ordinamento e la mancanza di detta finalità si risolve in una mancanza della quantità dell'associazione e quindi dell'elemento costitutivo del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)