Sez. 5, Sentenza n. 3292 del 26/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 212161 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE | Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - Bene protetto dalla norma incriminatrice - Ordinamento costituzionale italiano - Finalità sovversive riguardanti uno Stato straniero - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE
Il bene giuridico protetto dall'art. 270 bis cod.pen., che sanziona le associazioni con finalità di eversione dell'ordinamento democratico, è l'ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere quindi la sua configurabilità quando la finalità suddetta, che connota il programma di atti violenti, riguardi uno stato straniero. (Nella specie la Corte ha escluso il reato nel caso di appartenente ad associazione fondamentalista islamica che utilizzava il territorio italiano per l'aggressione di altri stati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)