Sez. 6, Sentenza n. 27409 del 09/05/2001 Ud. (dep. 06/07/2001) Rv. 219973 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Imposizione di un obbligo di non fare - Mera violazione dell'obbligo - Reato - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Il reato previsto dall'art.388, comma 2, cod. pen.(elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile), è configurabile anche per il solo fatto della violazione dell'obbligo di non fare imposto dal giudice civile. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il reato de quo nei confronti del legale rappresentante di una emittente radiofonica che aveva violato l'obbligo, impostogli in via cautelare dal giudice civile, di spostare di almeno 300 Mhz la frequenza radio utilizzata, così da non determinare interferenze nelle frequenze di un'altra emittente)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)