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Sez. 6, Sentenza n. 1054 del 12/11/1998 Ud. (dep. 26/01/1999) Rv. 213909 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Fattispecie di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. - Elusione - Nozione - Comportamento omissivo - Requisiti necessari ai fini della integrazione della condotta elusiva - Definizione.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213909-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la nozione di "elusione" di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto. In particolare, se si tratta di obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che se il conseguimento del risultato non dipende direttamente dal comportamento dell'obbligato, la mera inerzia di quest'ultimo non è di per sè atta a realizzare alcuna elusione, occorrendo, per questo, una condotta ulteriormente posta in essere. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'integrazione della condotta elusiva nella mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale con cui si ordinava la chiusura di due esalatori di fumi di combustione, essendosi rilevato che a tale risultato si sarebbe potuto pervenire legalmente anche senza la collaborazione dell'obbligato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)