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Sez. 1, Sentenza n. 7808 del 23/08/1996 (Rv. 499348 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE | Interessi moratori dell'imposta complementare ex legge n. 29 del 1961 - Obbligo - Sussistenza - Inosservanza da parte dell' amministrazione della procedura di cui all'art. 2 della legge n. 1706 del 1962 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499348-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE

In tema di imposta di successione, l'obbligo del contribuente di corrispondere gli interessi moratori, di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n. 147), sull'imposta complementare di successione - liquidata a seguito di accertamento di maggior valore - a partire dallo stesso giorno dell'esigibilità del tributo principale non resta escluso per il fatto che il fisco non abbia osservato la procedura di cui all'art. 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1706, qualora il denunciante la successione, avente per oggetto anche fondi rustici, abbia dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1954 n. 1044. Infatti, l'inosservanza di tale obbligo da parte dell'amministrazione finanziaria non fa venir meno il generale obbligo di collaborazione che il contribuente ha con il fisco in ordine alla determinazione della base imponibile - che egli può assolvere fornendo con la denuncia di successione tutti gli elementi necessari a tale determinazione ovvero producendo una dichiarazione integrativa (nella specie ai sensi dell'art. 17 del R.D. 7 agosto 1936 n. 1639) - e, quindi, l'imputabilità al contribuente stesso del ritardato pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 2, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)