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Sez. U, Sentenza n. 410 del 19/01/1987 (Rv. 450151 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE LIQUIDATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - INTERESSI MORATORI DAL GIORNO DELL'ESIGIBILITÀ DEL TRIBUTO PRINCIPALE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - FONDAMENTO - ESCLUSIONE DI DETTO OBBLIGO IN RELAZIONE AD UN ILLEGITTIMO OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI VALORI DI CESPITI DIVERSI DA QUELLI CONSIDERATI AI FINI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450151-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE LIQUIDATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - INTERESSI MORATORI DAL GIORNO DELL'ESIGIBILITÀ DEL TRIBUTO PRINCIPALE - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - FONDAMENTO - ESCLUSIONE DI DETTO OBBLIGO IN RELAZIONE AD UN ILLEGITTIMO OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCERTAMENTO DI VALORI DI CESPITI DIVERSI DA QUELLI CONSIDERATI AI FINI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema d'imposta di successione, l'Obbligo del contribuente di corrispondere gli interessi moratori, di cui alla legge 26 gennaio 1961 n. 29 (autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n. 147), sull'imposta complementare liquidata a seguito di accertamento di maggior valore, a partire dallo stesso giorno dell'esigibilità del tributo principale, si fonda sulla presunzione fino a prova contraria, di imputabilità al debitore del ritardato pagamento, per non avere offerto esatti o sufficienti elementi liquidatori in Sede di denuncia di successione o di ulteriore dichiarazione integrativa. Il suddetto Obbligo, pertanto, non può essere escluso in relazione ad un illegittimo operato della amministrazione nell'accertamento di valori di cespiti diversi da quelli cui si riferisca l'imposta complementare, stante la irrilevanza di tale operato sull'indicata presunzione di responsabilità e la sua conseguente inidoneità ad integrare detta prova contraria. (V 6478/84, mass, n 438059; (V 4755/84, mass, n 436660.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 26/02/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)