Sez. 3, Sentenza n. 11229 del 08/05/2008 (Rv. 603246 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE | Curatore fallimentare - Responsabilità per danni - Applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 117 del 1988 - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE
I soggetti "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", ai quali l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati, sono unicamente coloro che, pur non appartenendo all'ordine giudiziario, svolgano nei casi previsti dalla legge funzioni proprie del magistrato giudicante o requirente. Ne consegue che tra tali soggetti non rientra il curatore fallimentare, al quale pertanto sono inapplicabili le disposizioni della suddetta legge n. 117 del 1988, poiché egli esercita solo una funzione pubblica nell'interesse della giustizia ma non anche una funzione propriamente giudiziaria nell'accezione individuata nella stessa legge speciale.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)