Sez. 3, Sentenza n. 18170 del 05/08/2010 (Rv. 614075 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE | Appartenente alla polizia giudiziaria - Responsabilità per danni - Applicabilità della disciplina dettata dalla legge n. 117 del 1988 relativa alla responsabilità civile dei magistrati - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE
L'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise. Ne consegue che tra detti "estranei" non rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)