Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 28/11/1981 (Rv. 417144 - 01)
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE - ESISTENZA O POSSIBILITÀ DI INSORGENZA DI PIÙ LITI TRA LE PARTI RISPETTO AD UN MEDESIMO RAPPORTO ED IN RELAZIONE A NUMEROSE QUESTIONI CONTROVERSE - TRANSAZIONE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DELLE PARTI STESSE DI NON AVER PIÙ NULLA A PRETENDERE IN DIPENDENZA DEL PREDETTO RAPPORTO - INCLUSIONE AUTOMATICA DEL RIFERIMENTO A TUTTE LE CONTROVERSIE IN POTENZA OD IN ATTO - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE DELLA TRANSAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
TRANSAZIONE - OGGETTO - IN GENERE - ESISTENZA O POSSIBILITÀ DI INSORGENZA DI PIÙ LITI TRA LE PARTI RISPETTO AD UN MEDESIMO RAPPORTO ED IN RELAZIONE A NUMEROSE QUESTIONI CONTROVERSE - TRANSAZIONE CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DELLE PARTI STESSE DI NON AVER PIÙ NULLA A PRETENDERE IN DIPENDENZA DEL PREDETTO RAPPORTO - INCLUSIONE AUTOMATICA DEL RIFERIMENTO A TUTTE LE CONTROVERSIE IN POTENZA OD IN ATTO - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE DELLA TRANSAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Poiché, a norma dell'art. 1364 cod. civ., per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere esse dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto. Con la conseguenza che, se essa concerne soltanto alcuna delle stesse non si estende, malgrado l'ampiezza dell'usata espressione, a quelle rimaste estranee all'accordo transattivo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, il cui apprezzamento sfugge al controllo di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)