Sez. 1 - , Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018 (Rv. 648460 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Transazione - Interpretazione del contenuto - Formulazione generica - Riferibilità a tutte le controversie potenziali o attuali derivanti da un unico rapporto - Esclusione - Fondamento - Delimitazione dell'oggetto - Accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)