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Sez. 5, Sentenza n. 6343 del 03/05/2002 (Rv. 554082 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi - Presentazione - Modalità - Deposito presso la segreteria della commissione tributaria prima del decorso del termine di sei mesi dalla data di inoltro dell'originale al Centro di servizi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554082-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi è proposto attraverso la spedizione dell'originale al centro di servizio stesso a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e depositando successivamente altro esemplare in carta libera presso la segreteria della commissione tributaria adita, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal citato art. 17. Il deposito di detto esemplare presso la segreteria della commissione tributaria, senza attendere il decorso del termine di sei mesi dalla data di invio dell'originale al centro di servizio, non determina la inammissibilità del ricorso, in assenza di una disposizione esplicita che vi riconnetta tale effetto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)