Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 05/07/2001 (Rv. 547934 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizio - Presentazione - Modalità - Ricorso - Esemplare in carta libera - Deposito presso la segreteria della commissione tributaria prima del decorso del termine di sei mesi dalla data di inoltro dell'originale al Centro di servizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi è proposto spedendo l'originale al centro di servizio stesso a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e depositando successivamente altro esemplare in carta libera presso la segreteria della commissione tributaria adita, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal citato art. 17. Il deposito di detto esemplare presso la segreteria della commissione tributaria, senza attendere il decorso del termine di sei mesi dalla data di invio dell'originale al centro di servizio, non determina la inammissibilità del ricorso, imponendo soltanto al giudice di non decidere la controversia in epoca anteriore alla conclusione di tale termine, la cui funzione è quella di concedere all'amministrazione finanziaria la possibilità di deliberare sul ricorso del contribuente, con l'effetto di ridurre, nel caso di accoglimento, l'attività delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)