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Sez. 1, Sentenza n. 2793 del 09/10/1971 (Rv. 353984 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE D'INCARICHI) - NOZIONE - ACCREDITAMENTI - EFFETTUAZIONE SALVO INCASSO.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353984-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE D'INCARICHI) - NOZIONE - ACCREDITAMENTI - EFFETTUAZIONE SALVO INCASSO.*

Il conto corrente di corrispondenza e un negozio giuridico complesso atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca viene a svolgere un vero e proprio servizio di cassa per conto, nell'interesse e secondo le istruzioni del cliente correntista. Alle operazioni regolate dal conto corrente di corrispondenza si applica il principio, portato dall'art 1829 cod civ, secondo il quale lo accreditamento si presume sempre fatto salvo incasso. Cio per il richiamo contenuto nell'art 1857 cod civ. (V 3637'68, mass n 336912; 933'55; 209'49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1856

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)