Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 30/10/1968 (Rv. 336912 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - NOZIONE - NATURA - DISCIPLINA - CONTRATTO DIRETTO ALLA CREAZIONE DELLA DISPONIBILITA - RAPPORTI CON IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - NOZIONE - NATURA - DISCIPLINA - CONTRATTO DIRETTO ALLA CREAZIONE DELLA DISPONIBILITA - RAPPORTI CON IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA.*
Il conto corrente di corrispondenza e un contratto per effetto del quale la banca, nel presupposto dell'esistenza presso di se di una disponibilita a favore del cliente, si obbliga a prestare a questo un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su suo ordine diretto e indiretto e con le sue disponibilita, ai pagamenti e alle riscossioni. In tale contratto, ben diverso da quello di conto-corrente, la creazione della disponibilita puo essere l'effetto di un deposito bancario di un'apertura di credito, di un'anticipazione bancaria o di altro contratto bancario. I due contratti (quello di conto-corrente di corrispondenza e quello diretto alla creazione della disponibilita) sono strutturalmente autonomi, benche funzionalmente collegati. Il conto-corrente di corrispondenza ha natura di contratto misto, alla cui Costituzione concorrono, insieme coi principi del mandato, che hanno una posizione preminente nella sua struttura e disciplina, anche elementi di altri negozi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)