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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 09/05/1979 (Rv. 398975 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONE CENTRALE - COMPOSIZIONE - IN GENERE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE RELATIVE NORME - ECCEZIONE PROPOSTA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PREDETTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398975-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONE CENTRALE - COMPOSIZIONE - IN GENERE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE RELATIVE NORME - ECCEZIONE PROPOSTA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PREDETTA - IRRILEVANZA.*

Poiche le sentenze della Corte costituzionale, che dichiarino la incostituzionalita di un organo giurisdizionale, non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi dinanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, e sempre che la relativa questione di legittimita costituzionale non sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase, deve ritenersi irrilevante l'eccezione di illegittimita costituzionale deve ritenersi irrilevante l'eccezione di illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione della commissione tributaria centrale, dettate dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, ove proposta solo in Sede di ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della commissione medesima. (V 3923/75, mass n 378183; (V 3820/74, mass n 372353).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)