Sez. 1, Sentenza n. 3334 del 30/03/1998 (Rv. 514094 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Organo giurisdizionale - Incostituzionalità - Dichiarazione - Conseguenze - Sulle fasi processuali già svoltesi.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Le sentenze della Corte Costituzionale dichiarative della incostituzionalità di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)