diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3334 del 30/03/1998 (Rv. 514094 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Organo giurisdizionale - Incostituzionalità - Dichiarazione - Conseguenze - Sulle fasi processuali già svoltesi.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514094-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le sentenze della Corte Costituzionale dichiarative della incostituzionalità di un organo giurisdizionale non comportano l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo, ove intervengano dopo la conclusione di essa, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)