Sez. 5, Sentenza n. 1334 del 24/11/1967 Ud. (dep. 27/01/1968) Rv. 106595 - 01
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DIREZIONE DELL'AZIONE -VALUTAZIONE - CRITERI -RILEVANZA DEGLI ATTI ULTERIORI CHE L'AGENTE SI RIPROMETTEVA DI COMPIERE.*
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DIREZIONE DELL'AZIONE -VALUTAZIONE - CRITERI -RILEVANZA DEGLI ATTI ULTERIORI CHE L'AGENTE SI RIPROMETTEVA DI COMPIERE.*
Ai fini della sussistenza del tentativo, gli Atti debbono considerarsi idonei, quando, esaminati ex ante ed in relazione alle circostanze conosciute e conoscibili da parte del reo, si dimostrano capaci di potere raggiungere il risultato che l'agente si proponeva, ma che non e stato raggiunto per circostanze indipendenti dalla sua volonta. Quando l'esecuzione non e stata ultimata per circostanze non dipendenti dalla volonta dell'agente, per la valutazione intrapresa e per l'accertamento dell'univocita della direzione degli Atti alla consumazione di un determinato reato occorre tener conto anche degli Atti che, secondo quanto puo desumersi da altri elementi (quali, ad esempio, la confessione), l'agente si riprometteva di compiere, giacche, ove si dovesse tener conto soltanto degli Atti gia compiuti, si perverrebbe all'assurdo di esigere per l'accertamento del tentativo l'integrale consumazione del reato. (V.103089, 102697, 101695, 100824 anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)