Sez. 2, Sentenza n. 6443 del 09/06/1993 (Rv. 482740 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Verificazione - Provvedimenti istruttori | Valutazione delle prove - Espletamento di consulenza tecnica sull'autografia della sottoscrizione disconosciuta - Incidenza probatoria - Limiti - Ulteriori mezzi probatori - Ammissibilità - Rilevanza - Poteri del giudice - Verificazione di scrittura privata contenente una ricognizione di debito - Esistenza del rapporto fondamentale sottostante - Prova per testi - Ammissibilità - Rilevanza.
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Verificazione - Provvedimenti istruttori
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia della sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità; pertanto, con riguardo alla verificazione di scrittura privata contenente una ricognizione di debito, il giudice può disporre una prova testimoniale finalizzata alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto fondamentale sottostante alla scrittura, quale mezzo di prova indiretta per valutare l'autenticità della sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)