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Sez. U, Ordinanza n. 11092 del 07/05/2010 (Rv. 613221 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario - Esercizio della funzione legislativa - Violazione del diritto soggettivo dei privati al corretto svolgimento della concorrenza nel mercato interno - Risarcimento danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613221-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dallo Stato, di cui è dedotta la responsabilità per esercizio della funzione legislativa che si assume in contrasto con il diritto comunitario, per violazione del diritto soggettivo dei privati al corretto svolgimento della concorrenza nel mercato interno, in conformità con le norme e i principi affermati dal Trattato dell'Unione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo (né in quella generale di legittimità né in quella esclusiva, di cui agli artt. 244, primo comma, del d. lgs. n. 163 del 2006 e 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971), venendo in considerazione la responsabilità diretta dello Stato in quanto tale, rispetto alla quale è indifferente la natura pubblicistica dell'organo che ha compiuto la trasgressione. (Fattispecie relativa all'adozione dell'art. 2, commi 289 e 290, della legge n. 244 del 2007, che prevede il diretto affidamento del servizio di gestione di infrastrutture autostradali ad una società per azioni a partecipazione pubblica, a tal fine costituita e qualificata come organismo di diritto pubblico, e dei consequenziali atti amministrativi meramente attuativi).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 289 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 290 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)