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Sez. U, Sentenza n. 12641 del 19/05/2008 (Rv. 603309 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Finanziamento per l'ammodernamento di impianti siderurgici (legge n. 183 del 1976) - Revoca del finanziamento da parte della P.A. per incompatibilità con il diritto comunitario - Controversia relativa - Preteso diritto al finanziamento vantato dal privato sulla base di sentenza passata in giudicato tra le stesse parti - Discrezionalità nell'esercizio del potere di revoca - Esclusione - Esistenza o meno di tale potere - Configurabilità - Termini - Rispetto del giudicato o rispetto dei vincoli comunitari - Natura - Diritti soggettivi - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2008-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603309-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, la controversia nella quale un privato, già beneficiario di un finanziamento per l'ammodernamento di impianti siderurgici ai sensi della legge n. 183 del 1976, poi revocato dalla P.A. erogatrice per incompatibilità con la normativa comunitaria (in forza di quanto disposto dalla Commissione europea sulla base di decisione CECA del 20 giugno 1990, n. 90/555), invochi, al fine di conservare il finanziamento ricevuto, l'autorità di un precedente giudicato tra le stesse parti statuente il diritto alla percezione del finanziamento - pretesa contestata dall'amministrazione sull'esclusivo presupposto che il finanziamento debba essere necessariamente restituito perché erogato in contrasto con i vincoli comunitari - verte su diritti soggettivi e non già su interessi legittimi, giacché non riguarda la legittimità dei modi di esercizio di un pubblico potere, interferente con l'interesse del privato, bensì l'esistenza stessa di tale potere, dovendosi configurare la revoca del finanziamento o come esulante dai poteri dell'amministrazione, nel caso si reputi prevalente la regola dell'intangibilità del giudicato, oppure come comportamento necessitato, ove si reputi prevalente il dovere di rispettare i vincoli comunitari, da cui sorge l'obbligo di disapplicazione di eventuali norme interne contrastanti con i vincoli medesimi. Ne consegue che la giurisdizione su una siffatta controversia spetta al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1976 num. 183 art. 10, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)